Intervista a DR.sa M-.R Randaccio su cartelle esattoriali in zona franca

1 year ago
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Afferma la Dottoressa Randaccio : Premesso che ai sensi dell'articolo 38, comma 6 , DPR 600/1973 il contribuente ha facoltà di dimostrare anche prima della notifica dell'atto di accertoamento, che il proprio reddito è costituito da REDDITI ESENTI.
la Corte Costituzionale con sentenza n 389/1989 precisa che la normativa comunitaria configgente con quella degli stati menbri produce come effetto la disapplicazione di quest'ultima, che la Corte di Giustizia Europea co la sentenza Causa C-571/2015del
01/06/2017, che significa che tutto il territorio della Sardegna è considerato fiscalmente collocato all'estero dalla data di emanazione del D.lgs 75/1998, ossia al di fuori dell'Uniione Europe, e che pertanto i residenti in tale territorio sono esonerati dal pagamento di ogni tipo di tributo alla Stato italiano come compensazione alla svntaggio di non poter esercitare il diritto alla LIBERA CONCORRENZA in quanto ISOLA LONTANA, SPOPOLATA E GRAVATA DA UNA DISOCCUPAZIONE ANOMALA. Diritto all'esonero dal pagamento di ogni tipo di tributo già revisto dalla Direttiva 69/75/CEE e dalla Direttiva 77/38/CEErecepite dalla Stato italiano anche nella Circolare Ministeriale 35/E del 04/08/2016 dove a pag. 61 si precisa che i territori aventi diritto alla fiscalità privilegiata delle zone franche, non sono solo quelli elencati : - DM 21/11/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ( GU) n. 273 del 23/11/2001e
-DM 23/01/2002 G.U. n. 29 del 04/02/2002
-ma anche i terrtori aventi diritto al Regime Fiscale Speciale di cui all'art. 281della Direttiva 2006/112/CE, ossia la direttiva nella quale è sta RIFUSA LA DIRETTIVA 77/388/CEE, dove all'Art. 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extadoganali sono esonerate dal pagamento dell'IVA e che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento di tributo ai sensi della Direttiva 69/75/CEE.

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