Autotutela: come far annullare un atto tributario illegittimo

2 years ago
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Quando un accertamento fiscale o una cartella esattoriale è palesemente viziato è possibile chiedere all’ente impositore, in via bonaria, una correzione dell’atto illegittimo. La richiesta può essere inviata con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata. Lo scopo è quello di ottenere uno sgravio e la cancellazione del debito col fisco.

Per autotutela si intende il potere, attribuito in generale alla Pubblica amministrazione (e, quindi, pure agli enti impositori) di annullare d’ufficio i propri atti, in quanto illegittimi o infondati.

Vi si ricorre, ad esempio, quando la richiesta di pagamento attiene a un debito prescritto o non dovuto (ad esempio la richiesta del bollo auto inoltrata al vecchio proprietario del mezzo) o per il quale sono previste esenzioni (si pensi a un accertamento per l’imposta della spazzatura in un’area non soggetta a tassazione). In verità le ragioni per l’annullamento in autotutela sono infinite e non soggette a limiti (si pensi anche alla duplicazione dell’imposta, all’avvenuto pagamento delle somme, alla sospensione della richiesta da parte di un’altra autorità amministrativa, ecc.).

Il potere di autotutela può essere esercitato d’ufficio, senza necessità di istanza di parte, ma è comunque espressione di un potere discrezionale (nel senso che l’amministrazione può decidere di accogliere o meno l’istanza senza dover fornire ampie motivazioni).

Con l’autotutela non si avvia un ricorso, per cui non è necessario né rispettare dei termini, né essere assistiti da un avvocato. L’ente è tenuto a rispondere entro 60 giorni, ma la sua mancata risposta si considera rigetto dell’istanza Chiaramente presentare il ricorso in autotutela quando ancora c’è margine per la causa in tribunale dà maggiore certezza circa un’analisi della richiesta, temendo l’amministrazione una eventuale soccombenza in giudizio. Se questo pericolo non c’è è più facile che l’istanza non venga presa in considerazione.

Nella fase di riscossione, l’autotutela, se proveniente non dall’Agente della riscossione ma dall’ente impositore, prende il nome di “sgravio” degli importi.

Non ci sono limiti di tempo per presentare una istanza in autotutela: infatti essa può avvenire anche dopo che l’atto è divenuto definitivo (ove il contribuente, dunque, non abbia notificato il ricorso), a contenzioso pendente e addirittura successivamente alla sentenza.

Il vantaggio dell’autotutela è che non implica costi, né rischi in caso di rigetto. Lo svantaggio è ovviamente il fatto che si è soggetti alla completa discrezionalità dell’amministrazione, senza un controllo giudiziario.

Quando si riceve una cartella esattoriale palesemente illegittima (per prescrizione, decadenza, sospensione o annullamento da parte di un’autorità, per sgravio o avvenuto pagamento) è possibile presentare un’istanza all’Agenzia Entrate Riscossione che, in automatico, sospende l’esecutività del proprio atto. Vuol dire che non agisce con pignoramenti, fermi o ipoteche. L’istanza va presentata entro 60 giorni dal ricevimento della cartella e deve contenere l’indicazione dei vizi con le eventuali prove documentali. Lo scopo è quello di ottenere la cancellazione della cartella.
Se entro 220 giorni il contribuente non riceve risposta, la cartella si considera automaticamente annullata d’ufficio. Qui vale quindi la regola del silenzio-assenso.

Richiedi informazioni su www.finsubito.ddnss.eu

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